Art. 23.
(Provvedimenti d'urgenza).

      1. In caso di urgente necessità il tribunale per la famiglia, su istanza del pubblico ministero o delle parti, può in qualunque momento assumere provvedimenti temporanei nell'interesse del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano.
      2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applicano gli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

 

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      3. La trattazione e la decisione del ricorso sono collegiali.
      4. Nei casi di particolare urgenza il presidente del tribunale per la famiglia può designare un magistrato del collegio, il quale, assunte se occorre sommarie informazioni, provvede con decreto motivato. In tale caso il magistrato fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza il collegio, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto.